REGOLAMENTO CENTRI PILOTA

 

Per dare una nuova competitività al territorio transfrontaliero e alle imprese presenti, il progetto si pone l’obiettivo di creare una rete tra i soggetti che operano sul territorio ed in particolare tra Università, Centri di Ricerca e tra questi e le PMI allo scopo di valorizzare le produzioni tradizionali derivanti dal comparto zootecnico. Con VAGAL verranno realizzati, con il supporto dei centri di ricerca e l’università partner del progetto, circa 6 centri pilota, presso altrettante imprese agricole, finalizzati alla caratterizzazione, al recupero e alla valorizzazione  dei genotipi animali locali. I Centri Pilota o Dimostrativi saranno intesi come aziende private o pubbliche operanti nel settore di riferimento.

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del centro pilota, delle strutture che ad essa afferiscono nell’ambito delle attività previste dal progetto VAGAL.

 

Art. 1 -  Definizione e caratteristiche del centro pilota

Il centro pilota è un’azienda agro-zootecnica  pubblica o privata  che si caratterizza per l’allevamento di uno o più genotipi autoctoni interessati dal progetto VAGAL. Esso è lo strumento identificato nell’ambito dello stesso progetto per lo sviluppo di attività di divulgazione sui genotipi autoctoni, attraverso la presenza di  Centri di Documentazione aziendali nei quali vengono rese disponibili al pubblico informazioni inerenti le caratteristiche morfofunzionali e genetiche dei genotipi autoctoni, il loro sistema di allevamento, le tecniche di produzione e le principali caratteristiche nutrizionali dei prodotti tipici da essi derivate;

Il Centro Pilota si caratterizza altresì per la stretta connessione con Centri di Ricerca e Università per la realizzazione di attività didattiche e di ricerca coerenti con l’obbiettivo del progetto VAGAL. I termini di tali rapporti saranno l’oggetto di specifici accordi tra Centro Pilota e Centri di Ricerca o  Università del territorio interessato e coinvolte nel progetto VAGAL.

 

Art. 2 - Struttura del centro pilota  

Ciascuna azienda individua al proprio interno le aree e le strutture idonee all’allevamento e al controllo degli animali   destinate alle attività didattiche e di ricerca, come da allegato A.

L’azienda deve rispettare le normative nazionali sanitarie volte a garantire la tracciabilità delle produzioni di beni e servizi derivanti dai genotipi animali autoctoni allevati.

 

Art. 3 - Finalità e Caratteristiche del Centro Pilota/Dimostrativo

Le finalità che, attraverso le strutture indicate nell’ Art. 2, il centro pilota intende perseguire sono:

la conservazione della biodiversità con particolare riferimento ai genotipi autoctoni delle specie di interesse zootecnico nonché all’innovazione tecnologica e allo sviluppo del sistema delle imprese zootecniche e agro-alimentari, mediante azioni di promozione, di divulgazione anche scientifica e di supporto tecnico a altri  operatori del settore da concordare con i responsabili del progetto;

la produzione e la divulgazione di innovazione tecnologica nel campo della conservazione dei genotipi autoctoni, dell’allevamento sostenibile e dei prodotti tradizionali. Per tale specifico scopo la struttura contribuisce all’organizzazione di specifici corsi o seminari per operatori del settore e di aggiornamento scientifico e professionale, sia per operatori interni sia per professionisti esterni, nell'ambito di iniziative promosse dal progetto;

contribuire a creare una struttura ad alto contenuto di innovazione tecnologica che costituisca un punto di riferimento per il comprensorio transfrontaliero nell'ambito della valorizzazione  del germoplasma animale autoctono e delle produzioni tradizionali anche  attraverso l’ottimizzazione delle filiere produttive tradizionali.

 

Art 4. Caratteristiche del Centro Pilota/Dimostrativo

Il centro dovrà dotarsi di un punto di accesso alla documentazione per scopi didattici e divulgativi sulle razze autoctone allevate e sulle produzioni tradizionali, caratterizzato dalla presenza di strumenti multimediali il cui contenuto è prodotto e aggiornato dai responsabili scientifici del progetto; specifici accordi / convenzioni dovranno essere stipulati con le strutture scientifiche del progetto al fine di consentire il monitoraggio e l’aggiornamento delle attività del Centro anche dopo il termine del progetto Vagal.

 

Art. 5 – Utenti e accessibilità

  1. Sono utenti di diritto del centro pilota ai fini dell’attività didattica, assistenziale e di ricerca scientifica i docenti e i ricercatori coinvolti nelle attività del progetto. Previi accordi con i responsabili del Centro, su appuntamento, potranno avere accesso  al Centro stesso:

                  a) docenti e ricercatori dei centri di ricerca ed Università coinvolte nel progetto;

                  b)  studenti Universitari;
                  c)  le scuole;
                  d) gli iscritti ai corsi per master e ai corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento;
                  e) altre persone fisiche o giuridiche coinvolte nel progetto VAGAL.
  2.  Limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività presso il centro pilota, sono assimilati agli utenti anche coloro che, debitamente assicurati in proprio o dal proprio ente di appartenenza, pur non rientrando nelle suddette categorie, vi svolgano periodi di studio o di ricerca, previa autorizzazione del Direttore generale /Amministratore/Rappresentante Legale/Titolare del centro Pilota.

 

Distribuzione Centri Pilota

 

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